Proposta di Legge di Iniziativa Popolare: Selezione Parlamentare Tramite Concorso Pubblico per Titoli ed Esami
Art. 1 - Finalità della Legge
La presente legge istituisce un sistema di selezione per le cariche parlamentari basato su concorso pubblico per titoli ed esami, da attivarsi nel caso in cui il quorum elettorale del 50%+1 degli aventi diritto non venga raggiunto nelle elezioni politiche ordinarie. Tale sistema mira a garantire una rappresentanza qualificata, trasparente e in sintonia con le esigenze della cittadinanza, rispondendo al crescente disincanto dei cittadini nei confronti del sistema elettorale tradizionale.
Art. 2 - Attivazione del Concorso Pubblico
- Qualora il quorum del 50% + 1 degli aventi diritto non venga raggiunto in una tornata elettorale, i risultati elettorali saranno annullati e gli elettori saranno nuovamente chiamati alle urne. Se, anche in questa seconda tornata, non si raggiungesse il quorum del 50% + 1, le cariche parlamentari saranno assegnate tramite un concorso pubblico.
- In tale circostanza, i seggi vacanti di deputati e senatori verranno coperti tramite un bando di concorso pubblico, con selezione per titoli, esami e colloqui, aperto a tutti i cittadini aventi diritto al voto.
Art. 3 - Requisiti di Partecipazione
- Possono partecipare al concorso tutti i cittadini italiani maggiorenni, privi di precedenti penali, nonché i cui familiari di primo grado (genitori, fratelli/sorelle, coniugi e figli) siano anch’essi privi di precedenti penali, salvo condizioni di riabilitazione legale.
- I candidati dovranno superare una selezione preliminare svolta sul territorio di appartenenza, basata su incontri pubblici e dibattiti organizzati da Comitati Cittadini, Gruppi e Associazioni di rappresentanza locale.
- Per accedere alla fase successiva, i candidati selezionati a livello locale dovranno dimostrare il possesso dei requisiti indicati nel bando e sottoporsi a un test attitudinale preliminare.
Art. 4 - Titoli e Valutazione dei Candidati
- La valutazione dei candidati avverrà sulla base di: a. Titoli accademici e professionali: percorsi di studio, esperienza lavorativa e pubblicazioni scientifiche o professionali pertinenti; b. Titoli sociali: esperienze documentate di volontariato, attivismo civico, partecipazione ad associazioni culturali, sociali o di promozione della legalità e della solidarietà; c. Impegno civico e reputazione locale: sulla base del parere fornito dai Comitati Cittadini e Associazioni di rappresentanza sociale del territorio di appartenenza.
- I candidati dovranno presentare il loro curriculum e un fascicolo personale che attesti il proprio impegno civico e sociale, il quale sarà esaminato dalle commissioni territoriali.
Art. 5 - Commissioni Esaminatrici e Gestione del Concorso
- Le Commissioni Esaminatrici saranno costituite da cittadini estratti a sorte in modo da garantire la rappresentanza di tutte le fasce sociali e da esperti nominati dal Ministero dell'Interno, dell'Istruzione e del Lavoro, con un membro designato da organizzazioni della società civile.
- Le Commissioni avranno il compito di valutare i candidati in modo imparziale, attenendosi ai criteri previsti dalla legge e dal bando di concorso.
- Ogni Commissione dovrà garantire che il processo di selezione avvenga in un contesto trasparente e che i colloqui pubblici siano gestiti in modo professionale e neutrale.
Art. 6 - Modalità di Esame e Colloqui Pubblici
- Il processo di selezione sarà articolato in: a. Prova scritta: un test a risposta multipla che verterà su conoscenze di diritto costituzionale, economia, sociologia, e sui principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano. b. Prova orale: un colloquio pubblico in cui il candidato risponderà a domande sui temi di politica nazionale, sui valori costituzionali e sulle proprie esperienze personali di impegno civico. c. Valutazione del curriculum: una valutazione specifica sui titoli accademici e di impegno sociale e civico presentati dai candidati.
- Il punteggio finale sarà determinato dalla somma dei risultati della prova scritta, della prova orale e della valutazione del curriculum.
Art. 7 - Pubblicazione dei Risultati e Nomina dei Rappresentanti
- Al termine delle prove, la graduatoria dei candidati sarà pubblicata sul sito del Ministero dell’Interno e sugli albi delle Prefetture.
- I candidati che risulteranno assegnatari dei seggi parlamentari entreranno in carica secondo le modalità previste dalla Costituzione e rimarranno in carica per la durata della legislatura di cinque anni.
Art. 8 - Tutela della Trasparenza e Norme di Imparzialità
- Ogni fase del processo concorsuale sarà documentata e accessibile al pubblico. Le audizioni dei candidati saranno registrate e rese pubbliche per garantire la massima trasparenza.
- Eventuali ricorsi saranno gestiti da un’apposita Commissione di Garanzia per la Selezione Parlamentare istituita presso il Ministero della Giustizia.
Art. 9 - Disposizioni Finali
- La presente legge entra in vigore con decorrenza immediata dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- Eventuali modifiche e integrazioni dovranno essere approvate tramite referendum popolare, affinché qualsiasi variazione al sistema di selezione garantisca la rappresentatività e l’interesse della cittadinanza.