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Rederendum, Iniziative legislative popolari e Petizioni.

2024-06-02 11:27

Associazione ACAIM

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Rederendum, Iniziative legislative popolari e Petizioni.

Ci sono i REFERENDUM regolati dalla legge 352/70;ci sono le INIZIATIVE LEGISLATIVE POPOLARI regolati dall'art. 71 della Costituzione; Il popolo può es

Ci sono i REFERENDUM regolati dalla legge 352/70;

ci sono le INIZIATIVE LEGISLATIVE POPOLARI regolate dall'art. 71 della Costituzione;

Il popolo può esercitare l'iniziativa delle leggi “mediante la proposta da parte di almeno cinquantamila elettori di un progetto redatto in articoli”. Questo potere riconosciuto ai cittadini di dare avvio al procedimento legislativo è un istituto di “democrazia diretta”.

 

Noi di ACAIM presentiamo le nostre petizioni come richieste motivate ad un'autorità – nel nostro caso, per la petizione sul Reddito Universale, ci rivolgiamo agli organi governativi dell'Unione Europea.

 

Che sia lanciata in forma cartacea o online, la petizione non ha un valore giuridico in sé. L'autorità cui è rivolta la petizione è tenuta a prenderne atto, ma non ha l'obbligo di rispondere; quindi, assume valore morale e non giuridico.

 

Nel linguaggio colloquiale, una petizione è un documento sottoscritto da uno o più individui e indirizzato a un ente pubblico o privato. Il diritto di petizione mira a offrire ai cittadini dell'Unione Europea e a coloro che vi risiedono un mezzo semplice per rivolgersi alle istituzioni dell'UE al fine di formulare denunce o richieste di intervento.

 

Le firme sono raccolte su fogli, ciascuno riportante il testo della petizione. Ogni firma deve essere accompagnata dall'indicazione chiara e completa delle generalità della persona (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e del documento di identità.

 

Comunque è tutto scritto nei fogli della petizione.