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Associazioni Culturali e la politica

2024-11-05 16:51

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Associazioni Culturali e la politica

Ci siamo chiesti: una associazione culturale può “fare” politica?Sì, le associazioni culturali possono fare politica in Italia, e non esiste alcuna le

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Ci siamo chiesti: una associazione culturale può “fare” politica?

Sì, le associazioni culturali possono fare politica in Italia, e non esiste alcuna legge che lo vieti esplicitamente. Tuttavia, ci sono dei limiti e delle condizioni che è utile chiarire.

In Italia, le associazioni culturali possono svolgere attività di sensibilizzazione, informazione e dibattito su temi politici, sociali e culturali. Possono anche promuovere idee e valori, favorendo la partecipazione dei cittadini alla vita democratica. Tuttavia, ci sono alcune differenze importanti rispetto a partiti politici o comitati elettorali:

Scopo dell’associazione: le associazioni culturali devono rispettare il loro oggetto sociale come indicato nello statuto. Se la missione dichiarata è culturale, devono mantenere tale scopo come principale e non possono trasformarsi in partiti politici. L'attività politica può essere presente, ma deve essere coerente con i fini culturali dell’associazione.

Divieto di partecipazione diretta alle elezioni: le associazioni culturali non possono presentarsi come liste elettorali o sostenere ufficialmente candidati alle elezioni in modo diretto. Qualora volessero entrare nella competizione elettorale, dovrebbero costituirsi come comitato elettorale o partito.

Neutralità fiscale: poiché le associazioni culturali beneficiano di particolari agevolazioni fiscali, devono mantenere un profilo che rispetti i requisiti non lucrativi e apolitici da un punto di vista elettorale. Questo implica che devono limitarsi a svolgere attività culturali senza promuovere fini di propaganda partitica.

Libertà di espressione: le associazioni hanno comunque il diritto di esprimere opinioni politiche, promuovere campagne su questioni civili e sociali, e anche di criticare l’operato di istituzioni o partiti. Possono inoltre organizzare incontri, dibattiti o eventi in cui si discutono temi politici.

Finanziamenti pubblici e regolamentazioni specifiche: le associazioni culturali che ricevono fondi pubblici devono rispettare alcune condizioni sull’uso dei fondi stessi e sui fini dell'associazione, per assicurarsi che siano usati per attività culturali e non elettorali.

In conclusione, le associazioni culturali possono fare politica in senso ampio, promuovendo idee e partecipazione, ma non devono trasformarsi in partiti o comitati elettorali. Possono contribuire al dibattito politico senza violare i vincoli legati al loro status.

 

Ci siamo curati di ornire un quadro normativo e interpretativo dettagliato riguardo alle attività politiche consentite per le associazioni culturali in Italia, puoi consultare:

Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117): il codice stabilisce le regole per enti no-profit, comprese le associazioni culturali, e fornisce indicazioni sulle attività che possono essere svolte. Il codice limita il coinvolgimento diretto in attività partitiche, pur consentendo l’impegno civico e sociale.

  • Gazzetta Ufficiale del Codice del Terzo Settore

Agenzia delle Entrate: fornisce chiarimenti sull'uso delle agevolazioni fiscali per associazioni senza scopo di lucro, comprese quelle culturali. Le guide fiscali dell'Agenzia descrivono i vincoli che queste associazioni devono rispettare per mantenere lo status di ente no-profit.

  • Agenzia delle Entrate - Enti non commerciali

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: pubblica periodicamente linee guida e chiarimenti per le associazioni del Terzo Settore, compreso il tema delle attività consentite e dei limiti politici.

  • Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), in particolare l'art. 148: stabilisce le disposizioni fiscali per enti non commerciali, che includono le associazioni culturali, e specifica i vincoli su scopi e attività per mantenere agevolazioni fiscali.

Giurisprudenza italiana: ci sono alcune sentenze della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato che chiariscono ulteriormente i limiti delle associazioni culturali in ambito politico, specialmente riguardo all’uso di finanziamenti pubblici o vantaggi fiscali.

Ecco alcune sentenze della Corte di Cassazione che approfondiscono i limiti e le responsabilità delle associazioni culturali rispetto all’attività politica in Italia:

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 4796 del 2002: questa sentenza ha stabilito che un’associazione che svolge attività considerate di rilevante interesse sociale, culturale o di promozione della cittadinanza attiva, può legittimamente esprimere opinioni politiche, purché queste siano coerenti con il proprio scopo sociale. Tuttavia, l’associazione non può agire come un partito politico o un comitato elettorale.

Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza n. 14232 del 2003: ha chiarito che le associazioni culturali possono mantenere agevolazioni fiscali solo se non svolgono attività di propaganda partitica. La sentenza sottolinea che l'attività politica delle associazioni deve restare informativa e di sensibilizzazione, senza entrare nella sfera elettorale o partitica. Diversamente, rischiano la perdita delle agevolazioni fiscali concesse agli enti non commerciali.

Cassazione Penale, Sentenza n. 12244 del 2008: questa sentenza ha sancito che le associazioni culturali, seppur coinvolte nella promozione di valori e opinioni che possono avere rilevanza politica, non devono trasformarsi in organismi di carattere politico-partitico. Se un’associazione, sotto la veste di ente culturale, esercita propaganda elettorale, viene considerata fuori dal perimetro delle associazioni culturali e può incorrere in sanzioni.

Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza n. 10086 del 2014: ribadisce che le attività di una associazione culturale devono essere coerenti con i fini istituzionali dichiarati nello statuto. Se l’associazione dedica prevalentemente le proprie risorse e attività a sostegno di partiti politici o candidati elettorali, può essere classificata come ente di fatto commerciale, perdendo lo status di ente non lucrativo e le relative agevolazioni.

Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 28709 del 2019: affronta il tema della qualifica giuridica delle associazioni culturali e del confine tra attività culturale e politica. Le Sezioni Unite hanno stabilito che un’associazione culturale può svolgere attività di sensibilizzazione civica e dibattito politico-culturale, ma deve mantenere un chiaro distacco da attività di sostegno elettorale o propaganda diretta.

Queste sentenze forniscono un quadro giurisprudenziale chiaro: le associazioni culturali possono fare politica, ma senza scopi partitici o elettorali. Se coinvolte in tali attività, rischiano sanzioni e la perdita delle agevolazioni previste per gli enti senza fini di lucro.

 

In conclusione e a proposito della legge 13/2019: 

La Legge 13 del 2019, formalmente denominata "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici", non contiene disposizioni che limitino specificamente l’azione politica delle associazioni culturali.

La legge, conosciuta anche come "Decreto Sicurezza Bis" o "Legge Sicurezza", non incide direttamente sul funzionamento delle associazioni culturali in termini di attività politica. Le sue principali disposizioni sono orientate a:

  1. Rafforzare la sicurezza pubblica,
  2. Regolare la gestione delle manifestazioni pubbliche,
  3. Fornire misure per la sicurezza urbana, la gestione dei piccoli comuni e il recupero dei centri storici.

Tuttavia, alcuni articoli del Decreto Sicurezza Bis (D.L. n. 113/2018), convertito nella Legge 1 dicembre 2018, n. 132 (a cui la Legge 13 del 2019 ha fatto seguito con delle integrazioni), impattano indirettamente sull’attività delle associazioni che organizzano eventi pubblici e manifestazioni. Ad esempio, la legge ha rafforzato le norme di autorizzazione e di ordine pubblico per manifestazioni di piazza o cortei, prevedendo controlli più severi per l'organizzazione di eventi in spazi pubblici, che potrebbero coinvolgere anche associazioni culturali che promuovono attività politiche e sociali.

Limiti indiretti alle attività delle associazioni

Sebbene non ci siano restrizioni dirette sull'attività politica delle associazioni culturali, le disposizioni per l’autorizzazione e la gestione delle manifestazioni pubbliche, la responsabilità dei promotori, e le sanzioni per la mancata osservanza delle norme di sicurezza potrebbero rappresentare un limite indiretto. Queste misure sono mirate principalmente alla sicurezza urbana ma richiedono alle associazioni di rispettare protocolli rigorosi quando organizzano eventi che coinvolgano la partecipazione pubblica.

Conclusione

In sintesi, la Legge 13 del 2019 non limita espressamente l’azione politica delle associazioni culturali. Le restrizioni esistenti per le associazioni culturali in ambito politico restano quelle generali legate al mantenimento del loro status giuridico e delle agevolazioni fiscali.