1)Premessa:
Tenendo conto del sistema previdenziale consolidatosi negli anni, sappiamo che la regola dei 20 anni di contribuzione minima per avere diritto alla pensione di vecchiaia deriva da una serie di normative sul sistema pensionistico italiano. Le principali leggi che hanno stabilito e modificato questo requisito sono:
2)Evoluzione della legislazione:
Il D.lgs. n. 503 del 30 dicembre 1992l La riforma, in particolare, ha disposto il graduale innalzamento dell'età pensionabile e l'avvio di un processo di allineamento del regime pensionistico dei pubblici dipendenti e di altre categorie speciali a quello del regime generale;
La Legge 8 agosto 1995, n. 335 ha modificato i parametri di accesso alla pensione di anzianità. A decorrere dal 1° gennaio 1996 il requisito contributivo, indipendentemente dall'età, è gradualmente innalzato fino al raggiungimento di 40 anni a decorrere dal 2008. Con riferimento alle pensioni di anzianità correlate all'età (pensione di vecchiaia anticipata), l'accesso alla pensione è subordinato al raggiungimento di un'anzianità contributiva pari a 35 anni in aggiunta al compimento di specifiche soglie di età gradualmente più elevate (57 anni nel 2008);
L' art. 59 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Legge finanziaria 1998, c.d. riforma Prodi);
La Legge 23 agosto 2004, n. 243 innalza l'età pensionabile dei lavoratori dipendenti portandola a 60 anni e modifica il regime di decorrenza delle prestazioni, riducendo a due (c.d. "finestre" semestrali) le precedenti quattro finestre di accesso al trattamento pensionistico di anzianità.
La Legge 24 dicembre 2007, n. 247, introduce il c.d. "sistema delle quote ", caratterizzato dalla sommatoria tra età anagrafica e anzianità contributiva e ripristina le quattro finestre di uscita, estendendone l'applicazione a tutte le pensioni.
Nel 2010 il legislatore emana il Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.
Nel merito dei provvedimenti adottati, si segnalano:
l'ingresso nel sistema previdenziale della c.d. "speranza di vita". L'accesso al pensionamento viene agganciato all'andamento della probabilità di vita, verificato dall'ISTAT con cadenza triennale (biennale a decorrere dal 1° gennaio 2019 per effetto dell'art 24, comma 13 del D.lgs. 201/2011). Se la probabilità aumenta anche l'età di pensionamento subisce un innalzamento (il primo aggiornamento si è concretizzato nel 2013 con un incremento pari a 3 mesi);
il graduale innalzamento a 65 anni dell'età di accesso alla pensione di vecchiaia per le donne del pubblico impiego (In attuazione della pronuncia del13 novembre 2008, n. C-46/07 della Corte di giustizia delle Comunità Europee);
l'introduzione della c.d. "finestra mobile". Il trattamento pensionistico si consegue decorsi 12 mesi - per i lavoratori dipendenti - ovvero 18 mesi - per i lavoratori autonomi - dalla maturazione del diritto;
l'abbandono del sistema gratuito di ricongiunzione dei periodi assicurativi (il collegamento gratuito dei periodi assicurativi finalizzato al pensionamento è, comunque, garantito nelle ipotesi di totalizzazione delle anzianità contributive ai sensi del D.lgs. 42/2006 e, ai fini del conseguimento del trattamento di vecchiaia di cui al Decreto legge 201/2011, nell'ipotesi di "cumulo dei periodi assicurativi" ai sensi dell'art. 1, comma 239 della Legge 228/2012).
A distanza di un anno, il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia viene ulteriormente incrementato al fine di garantire l'accesso al trattamento pensionistico ad un'età minima non inferiore a 67 anni (Legge del 12 novembre 2011, n.183).
Il progressivo acuirsi della crisi economica, l'esigenza di dare sostenibilità finanziaria al sistema previdenziale rispettando gli impegni assunti in Europa, portano all'emanazione del Decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (c.d. riforma Fornero). Dal 1° gennaio 2012:
viene generalizzato, secondo il meccanismo pro rata, il metodo contributivo di calcolo delle pensioni;
sono abolite le pensioni di anzianità conseguibili attraverso le quote. I trattamenti previdenziali vengono ricondotti sostanzialmente a due tipologie: la pensione ordinaria di vecchiaia e la pensione anticipata;
sono abolite le "finestre" di uscita, in quanto inglobate nei nuovi requisiti di accesso;
viene gradualmente incrementata l'età di pensionamento delle lavoratrici dipendenti ed autonome del settore privato;
viene anticipato al 2018 l'anno di convergenza dell'età pensionabile tra donne e uomini: 66 anni oltre agli incrementi per speranza di vita;
viene introdotta una fascia di flessibilità, per l'accesso alla pensione, compresa tra 66 e 70 anni;
viene confermato il sistema di adeguamento alla speranza di vita già disciplinato dal D.lgs. 78/2010;
il requisito minimo dell'anzianità contributiva resta fissato in 20 anni, così come previsto dal precedente ordinamento per la vecchiaia;
l'accesso "anticipato" alla pensione è in ogni modo consentito con un'anzianità di 42 anni e un mese per gli uomini e di 41 anni e un mese per le donne, anch'essa indicizzata alla longevità. Si prevedono penalizzazioni percentuali sulla quota retributiva dell'importo della pensione. Fonte .(Ministero del Lavoro e delle Politicge Sociali)
3. Eccezioni alla Regola dei 20 Anni
Alcune categorie possono ottenere una pensione anche con meno di 20 anni di contributi. Ad esempio:
Pensione di vecchiaia contributiva: se si raggiunge l'età pensionabile (attualmente 71 anni) con almeno 5 anni di contributi esclusivamente nel sistema contributivo (dopo il 1996).
Invalidità e altre prestazioni assistenziali: in certi casi è possibile ottenere prestazioni sociali e pensioni minime con requisiti contributivi inferiori.
Queste norme sono state pensate per garantire la sostenibilità del sistema pensionistico pubblico, ma la rigidità del sistema ha suscitato critiche, specie per i lavoratori che non raggiungono il minimo di 20 anni e rischiano di perdere i contributi versati.
Proposta di Legge di Iniziativa Popolare:
Riforma dei Requisiti Minimi di Contribuzione per la Pensione e il Rimborso dei Contributi INPS
Premessa: La presente proposta di legge mira a rendere più equo e flessibile il sistema pensionistico italiano, garantendo una restituzione proporzionale dei contributi previdenziali anche per coloro che non raggiungono i 20 anni di contribuzione. La proposta intende garantire la tutela dei diritti dei lavoratori, offrendo una maggiore libertà nella gestione del proprio fondo previdenziale e incentivando soluzioni di previdenza complementare.
Articolo 1 - Restituzione dei Contributi Versati
Periodo Minimo di Contribuzione: È stabilito che i contributi versati per un periodo da 2 fino a 5 anni devono essere integralmente restituiti al lavoratore, senza alcuna trattenuta e con il lordo degli interessi maturati.
Contributi da 5 a 19 anni e 11 mesi: Per i lavoratori che hanno versato contributi per un periodo compreso tra i 5 anni e i 19 anni e 11 mesi, i contributi saranno restituiti al lavoratore in una delle seguenti forme:
a. Capitale unico: un pagamento unico, calcolato in base ai contributi versati e agli interessi maturati;
b. Pensione minima proporzionale: una rendita mensile calcolata in proporzione agli anni di contribuzione effettiva.
Pro-Rata Pensione: Anche in assenza del requisito minimo di 20 anni, su richiesta del lavoratore, è prevista la possibilità di ottenere una pensione pro-rata, proporzionata ai contributi versati, come alternativa alla restituzione in capitale.
Articolo 2 - Trasferimento dei Contributi a Fondi Pensionistici Privati
Opzione di Trasferimento: Il lavoratore che non raggiunge la soglia minima di 20 anni di contribuzione avrà il diritto di trasferire i propri contributi versati presso l’INPS a un fondo pensionistico privato o a un ente previdenziale alternativo di sua scelta.
Modalità di Trasferimento: Il trasferimento dovrà essere esente da costi e non sarà soggetto a tassazione. Il lavoratore potrà inoltre scegliere di continuare ad accumulare versamenti presso il fondo scelto per garantirsi una copertura pensionistica adeguata.
Articolo 3 - Incentivazione dei Fondi Pensione Complementari
Agevolazioni Fiscali: Si propongono agevolazioni fiscali per incentivare l’adesione a fondi pensione complementari. Le agevolazioni si estendono sia ai contributi versati dal lavoratore sia a quelli eventualmente versati dal datore di lavoro.
Accesso e Informazione: L’INPS e i datori di lavoro dovranno fornire informazioni dettagliate e trasparenti sui vantaggi e sulle opzioni offerte dai fondi pensione complementari, per favorire la scelta informata dei lavoratori.
Raccolta Firme
Per il deposito della presente proposta di legge di iniziativa popolare, sarà necessario raccogliere almeno 50.000 firme. Il comitato promotore organizzerà campagne di sensibilizzazione per coinvolgere la cittadinanza e portare il tema all’attenzione del Parlamento e degli organi di stampa.